Voli spostati, in ritardo o cancellati decine di migliaia di persone ogni giorno in questa estate rovente anche nei cieli non sanno se riusciranno a partire, se raggiungeranno la loro meta nei tempi previsti o se dovranno rinunciarci. I diritti dei passeggeri non sono uguali per tutti, dipendono non solo dal Paese di partenza ma anche dalla compagnia aerea con cui si viaggia. Se ha base nell'Unione Europea, si applica il regolamento numero 261 ed è l'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che si occupa di garantire i diritti dei viaggiatori. In caso di cancellazione, il passeggero deve essere destinato su un altro volo, anche di altra compagnia, può chiedere comunque un rimborso un volo di ritorno, assistenza in aeroporto. Il rimborso e il risarcimento sono dovuti solo nel caso in cui l'avviso della cancellazione è avvenuto meno di due settimane prima del decollo. E se non è stata offerta una soluzione che consenta di raggiungere la meta finale meno di 4 ore prima dell'arrivo previsto. A determinare le cifre, è la distanza. 250 euro per i voli fino a 1500 km, 400 euro oltre 1500 km ma all'interno dell'Unione Europea o fino a 3500 km. 600 euro per i viaggi oltre questa distanza. Nessun risarcimento nel caso in cui la compagnia dimostri circostanze eccezionali. Ma se la cancellazione è improvvisa, i viaggiatori hanno diritto all'assistenza in aeroporto, pasti e bevande, sistemazione in albergo, taxi, telefonate e mail. Se a cancellare il volo però è una compagnia extra Unione Europea bisogna controllare cosa prevede nel contratto specifico e le norme del singolo Paese.























