Regolare l'elezione del Presidente della Repubblica e la Costituzione, in particolare gli Articoli 83, 84, 85 e 86. L'attuale Capo dello Stato, è stato eletto il 31 gennaio del 2015, ma il suo mandato ha avuto inizio, secondo la Carta Costituzionale, con il giuramento avvenuto il 3 febbraio davanti al Parlamento. Le norme prevedono, quindi, che 30 giorni prima della scadenza del settennato, il Presidente della Camera dei Deputati, convochi in seduta comune il Parlamento, e i Delegati Regionali per eleggere il nuovo Presidente. La prassi vuole che vengano concessi alcuni giorni, di solito una decina poco più, ai vari Consigli Regionali. Per poter esprimere i propri delegati, tre per ogni regione, due di maggioranza e uno di opposizione, ad eccezione della Val d'Aosta che designa un solo delegato. Una volta insediato il Collegio Perfetto, in questo caso dal 24 gennaio. Inizia l'iter delle sedute, tre votazioni a maggioranza dei due terzi, e le seguenti a maggioranza assoluta, tutte rigorosamente a scrutinio segreto. Le votazioni, si tengono nell'aula di Montecitorio, e a presiedere è chiamato il Presidente della Camera Roberto Fico, con accanto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La platea dei cosiddetti grandi elettori, è composta in questa Legislatura da 321 Senatori e 630 Deputati, anche se i presidenti dei due rami del Parlamento per prassi non votano, e 58 Delegati regionali, per un totale di 1009. La maggioranza dei due terzi sarà quindi di 673 voti, mentre quella assoluta di 505. Può essere eletto,qualunque cittadino italiano, che abbia compiuto 50 anni e gode dei diritti civili e politici.