Costituzione, Europa, Enti territoriali. Nel fare le leggi, Camera e Senato avranno lo stesso ruolo solo per alcune definite materie. Con la riforma, infatti, il bicameralismo paritario diventa un’eccezione. Mentre il principio cardine della Costituzione del ’48 prevede che le leggi devono essere approvate nell’identico testo sia dalla Camera che dal Senato, la regola generale fissata dalla riforma è, invece, la prevalenza di Montecitorio e solo in casi specifici e tassativi si prevedono leggi bicamerali. Solo per queste, le due Camere conservano lo stesso peso e ruolo. Possiamo raggruppare questo tipo di leggi in tre grandi categorie: leggi di sistema, leggi che riguardano il Senato e leggi relative agli Enti territoriali. Vediamo meglio un gruppo alla volta. Tra le leggi di sistema, ci sono le leggi costituzionali, quelle che disciplinano il referendum e quelle relative ai trattati europei e alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee. Tra le leggi riguardanti il Senato, invece, ci sono le norme elettorali da applicare a Palazzo Madama e poi la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi senatori. Siamo al terzo gruppo di leggi bicamerali, il più ampio, quelle che, in sostanza, disciplinano le regole e l’organizzazione di Comuni, Città metropolitane e Regioni. Per tutte queste leggi, dunque, si prevede un coinvolgimento pieno del Senato. Il Governo non potrà utilizzare il nuovo strumento del voto a data certa, ma avrà comunque la facoltà di procedere per decreto legge. Le leggi bicamerali, infine, hanno una particolare forza: possono essere modificate o abrogate, cioè eliminate, solo da un’altra legge bicamerale.























