È un testo di legge che riscrive integralmente l'articolo 609 bis del codice penale, quello sul reato di violenza sessuale. Perché introduce il concetto di consenso, ma anche quello di attualità. Il testo di legge approvato all'unanimità alla Camera e che ora passa al Senato, rende dunque più esplicita la questione del consenso, specificando che chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale, ovvero manifestato nel momento in cui il rapporto avviene, è punito con la pena già prevista per il reato di violenza sessuale pena che comunque non viene aumentata. Vengono così individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale. Il compiere atti sessuali su un'altra persona, il far compiere atti sessuali ad un'altra persona, il far subire atti sessuali ad un'altra persona. Il nuovo testo pone quindi l'attenzione su chi induce a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. Secondo la modifica introdotta c'è infatti violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa. Particolare vulnerabilità che indica quelle condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto che possono rendere la vittima più vulnerabile, alle richieste sessuali, pregiudicando appunto l'espressione di un consenso libero ed attuale. .























