Cos'è? Cosa rappresenta? Perché fu introdotto e, soprattutto, quanto, se e come, limita l'attività del Capo dello Stato. Parliamo del cosiddetto "Semestre Bianco", un istituto previsto espressamente dalla Costituzione, sconosciuto ai più, ma che può impattare non poco, sulla vita politica parlamentare e sul funzionamento stesso delle istituzioni. Ma vediamo di cosa si tratta. Si tratta del periodo che separa il Presidente della Repubblica, dalla fine dei suoi sette anni al Quirinale, mesi durante i quali, i Capi dello Stato, di fatto, vedono venir meno il loro potere forse più significativo o quantomeno più impattante, sull'andamento dell'attività politica: la possibilità cioè di sciogliere le Camere. A regolare il tutto, è l'articolo 88 della Carta Costituzionale. il Presidente della Repubblica, si legge, può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare, tale facoltà, negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi, coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura. Questa seconda parte, venne introdotta con una modifica, grazie alla Legge Costituzionale del novembre del 91. In precedenza, infatti, la regola del "Semestre Bianco", era assoluta. Tuttavia, nel 92, si andava a prefigurare una situazione paradossale: la legislatura stava per terminare, ma l'allora Presidente Cossiga, non avrebbe potuto sciogliere le Camere, perché anche il suo mandato, era in scadenza e così, per superare la situazione di stallo, venne introdotta tale eccezione. Quali sono le ragioni che spinsero i costituenti a introdurre questo Istituto? Si partì dall'idea di questo scenario: un Presidente della Repubblica, nella speranza di essere rieletto, avrebbe potuto esercitare pressioni sulle Camere, oppure arrivare ad agire direttamente, quando il settennato fosse arrivato al suo epilogo, per sbarazzarsi di un Parlamento a lui ostile, confidando magari, nel favore di una nuova legislatura e quindi di nuovi parlamentari. Proprio per scongiurare questi rischi, si decise di limitare tale possibilità a ridosso della fine del mandato presidenziale. Ciò però non significa un ridimensionamento dell'attività e dei poteri complessivi del Colle che, come ad esempio abbiamo avuto modo di vedere anche di recente, può segnalare abusi nella decretazione d'urgenza, fino a rinviare alle Camere provvedimenti sovraccaricati di aggiunte poco attinenti alla materia in oggetto o ancora, può inviare messaggi e sollecitazioni al Parlamento, fino alle dimissioni anticipate, per rompere un eventuale stallo istituzionale.