In base alla legge n. 91 del 1992 chi è nato in Italia da genitori stranieri può diventare cittadino italiano al compimento dei diciotto anni, a condizione che abbia mantenuto costantemente la residenza in Italia dalla nascita. Lo ius soli si può applicare, però, anche in due casi eccezionali: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza. Il testo attualmente in esame prevede, però, altri due modi per acquisire la cittadinanza italiana: ius soli temperato e ius culturae. Il primo: saranno cittadini italiani per nascita i figli nati nel territorio della Repubblica di genitori stranieri, se almeno uno di loro ha un permesso di soggiorno UE di lungo periodo e risulta residente legalmente in Italia da almeno cinque anni. Il principio dello ius soli non si applicherà, però, ai cittadini europei visto che il permesso di lungo periodo è previsto solo per gli Stati extra UE. Secondo, invece, lo ius culturae potranno ottenere la cittadinanza anche i minori stranieri nati in Italia o entrati entro il dodicesimo anno, che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. La frequenza del corso di istruzione primaria deve essere coronata dalla promozione. I ragazzi arrivati in Italia tra i dodici e i diciott’anni potranno avere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno sei anni e aver frequentato un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo. In entrambi i casi per ottenere la cittadinanza italiana servirà la dichiarazione di volontà del genitore del minore o del suo tutore, dovrà essere consegnata all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza entro il diciottesimo anno. In assenza di questa dichiarazione potrà essere il diretto interessato a richiederla entro il suo ventesimo compleanno. Le nuove norme valgono anche per gli stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, all’approvazione della legge, il limite di età dei vent’anni per farne richiesta, un’eccezione per salvaguardare i diritti di chi è già arrivato in Italia da anni.