La diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire prova nuova solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche. E' il passo più rilevante contenuto nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che tre mesi fa ha negato la revisione del processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano, giudicati responsabili per la strage di Erba. Una sentenza passata in giudicato li aveva già condannati all'ergastolo per il quadruplice omicidio nel dicembre 2006 a Erba nel Comasco, di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef di 2 anni, di sua madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. In sostanza nessuna nuova prova, né nella richiesta dell'ex sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, la cui istanza risulta per giunta illegittima perché lui era privo di deleghe sulle revisioni, né nell'istanza della difesa dei coniugi Romano, giudicata quest'ultima inammissibile, scrive il PG di Brescia sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove, di cui è chiesta l'ammissione. Nessuna rilevanza dunque nelle interviste giornalistiche presentate, né nella supposta confutazione della prova del DNA contenuta nella macchia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo. La tesi di un inserimento doloso del reperto agli atti è definita fantasiosa dal PG. I giudici infine smontano anche la presunta falsa memoria e conseguente inidoneità del supertestimone Frigerio, come testimone, come pure le presunte pressioni per far confessare Olindo e Rosa, circostanza mai lamentata dagli imputati prima dell'udienza preliminare.