Riferisco oggi in Senato in vista dell'imminente scadenza dello stato di emergenza che, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 fu deliberato in Consiglio dei Ministri il 31 gennaio per la durata di sei mesi. Quindi viene a scadere alla fine di questo mese. Pur in assenza di vincolo normativo, ritengo doveroso condividere con il Parlamento questa decisione. Si è concluso poche ore fa un Consiglio dei Ministri nel corso del quale abbiamo esaminato il tema dell'eventuale proroga dello stato di emergenza, valutando nei dettagli tutte le relative implicazioni. Ricordo che la dichiarazione dello stato d'emergenza è prevista dal codice di protezione civile, è una fonte quindi di rango primario di carattere generale. Peraltro, la legittimità di queste previsioni normative è stata vagliata positivamente dalla Corte costituzionale. Ebbene dicevo, è prevista dal codice di protezione civile e costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e di facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto. Tra questi poteri, quello certamente più intenso è il potere di ordinanza, strumento fondamentale di cui dispone proprio la Protezione Civile per realizzare interventi che, in assenza di una specifica precondizione di quella specifica precondizione, cioè lo stato di emergenza, non potrebbero essere attuati con quantomeno con analoga speditezza. Quel potere in fatti di ordinanza, consente di emanare norme in deroga ogni disposizione vigente, ovviamente nei limiti, con le modalità indicate nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme dell'Unione Europea. La decisione che l'esecutivo intende assumere trova quindi la sua fonte di legittimazione nell'articolo 24 del decreto legislativo numero 1 del 2018 che consente, sempre con delibera del Consiglio dei Ministri, la proroga dello stato di emergenza fino a una durata massima di 12 mesi.